Ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, tutte le figure operanti in ambito sanitario sono tenute a inviare i dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria Nazionale. Sono tenuti a procedere medici, strutture sanitarie convenzionate con il SNN, strutture sanitarie non convenzionate, professionisti della salute e operatori di ogni sorta.
Questo sistema, gestito da SOGEI, inoltrerà tali dati all’Agenzia delle Entrate dando vita ad un processo di acquisizione e rendicontazione finalizzata alla dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti. Grosso modo e in maniera molto sintetica abbiamo spiegato il funzionamento del sistema STS ma le informazioni da conoscere a riguardo sono molte di più, magari prendendo come riferimento il sito gipo.it che si occupa di gestionali medici. Nelle righe che seguono cercheremo di dare qualche veloce informazione.
I riferimenti normativi del sistema STS
L’invio dei dati di fatturazione è obbligatorio per medici, odontoiatri e strutture ma nell’elenco previsto dalla legge rientrano anche esercenti ottici, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia, veterinari, rivenditori al dettaglio di medicinali veterinari, farmacie e parafarmacie.
L’elenco delle figure tenute a tale comunicazione è contenuto all’articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo 175 del 2014. Non solo. Si trova traccia di tale normativa presso la Legge di Stabilità del 2016 (legge n. 208 del 29/12/2015, art. 1, c. 949) e nel Decreto del 1 settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il sistema Tessera Sanitaria e l’assetto normativo che lo regolamenta rientrano nel programma di Agenda Digitale Italiana che, rispetto ai cambiamenti in materia di Sanità Digitale, prevede l’adozione di strumenti per rendere più efficiente il SSN e migliorare il rapporto tra cittadini ed istituzioni.
Obblighi e sanzioni
Tra le innovazioni ed i miglioramenti della Sanità Digitale si annoverano il Fascicolo Sanitario Elettronico, il Sistema Tessera Sanitaria e la dematerializzazione dei documenti tra cui rientrano cartelle cliniche, referti, ricette e fatture.
Chi non si adegua va incontro alle sanzioni previste dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 158 del 2015. Secondo tale riferimento normativo chi dovesse trasmettere tardivamente o omettere i dati entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della spesa sostenuta dal cittadino dovrà pagare una sanzione di 100,00€ per ogni comunicazione fino ad un massimo di 50 mila euro.
La sanzione non è applicabile nei casi di errori di trasmissione dei dati solo quando il responsabile procede a ravvedere la trasmissione entro cinque giorni successivi alla scadenza. Le sanzioni si applicano con riduzioni fino ad un terzo per un massimo di 20 mila euro.
Come avviene l’’invio dei dati
L’invio dei dati si esegue tramite consulente, commercialista o associazione di categoria attraverso una procedura che garantisca i requisiti essenziali di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati trasmessi. La delega ad intermediario prevede la segnalazione al portale nazionale come avviene per tutte le altre attività commerciali che si affidano al commercialista.
In alternativa è possibile anche procedere da soli utilizzando un gestionale integrato con il sistema che prevederà modelli di inoltro variabili a seconda dell’applicativo utilizzato. Questa opzione è una delle più popolari perché permette di facilitare l’invio e l’archiviazione dei dati in forma automatica e digitalizzata.
Ecco perché sempre più professionisti e strutture sanitarie si dotano di applicativi gestionali di ultima generazione che, tra le varie funzionalità, includono anche l’intera gestione dell’organizzazione sotto il profilo organizzativo, economico e finanziario.